Art. 10

In vigore dal 3 ago 1945
Gli emolumenti dovuti al Reale Automobile Club d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella allegato B al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo