Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 3 ago 1945
Gli emolumenti dovuti al Reale Automobile Club d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella allegato B al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-10