Art. 12
In vigore dal 3 ago 1945
Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigilli dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Pesenti
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 55. - Frasca
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-12