Art. 12

In vigore dal 3 ago 1945
Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigilli dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 18 giugno 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Pesenti Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945 Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 55. - Frasca
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-12

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