Art. 7

In vigore dal 3 ago 1945
Gli atti, le dichiarazioni rilasciate dal creditore per la cancellazione della iscrizione del privilegio con o senza formale dichiarazione di quietanza sono soggetti alla tassa proporzionale in ragione del 0,50 per cento sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Quando l'ammontare della tassa presenta una frazione minore di una lira questa frazione si computa per una lira intera.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-7

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