Art. 5

In vigore dal 3 ago 1945
Gli atti costitutivi di privilegio legale o convenzionale sull'autoveicolo a garanzia di crediti che abbiano già scontate le imposte di registro sono soggetti alla tassa di iscrizione e di annotazione del 10 per mille da applicarsi sull'ammontare del creditore degli accessori. Sono soggetti alla tassa del 2 % da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori gli atti relativi: a) alla annotazione della costituzione o cessione del credito garantito da privilegio sull'autoveicolo; b) all'annotazione della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore; c) all'annotazione della sostituzione di un debitore all'altro con o senza novazione del credito; d) all'annotazione della costituzione in pegno del credito o di altri negozi dispositivi del credito ed insieme della garanzia sull' autoveicolo. Nei casi di contemporaneo trasferimento dell'autoveicolo e costituzione di privilegio pel prezzo dilazionato le tasse previste dal presente articolo non possono essere inferiori a quella prevista per i trasferimenti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-5

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