Art. 1
In vigore dal 3 ago 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e sulla istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso la sede dell'Automobile Club d'Italia;
Visto il decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del citato R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;
Vista 1a legge 14 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Gli atti che, a termini dell' del decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti ai fini della prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo nuovo di fabbrica nel Pubblico Registro Automobilistico sono redatti in carta libera ed esenti dalla formalità della registrazione.
Sono anche redatte in carta libera le dichiarazioni rilasciate dalla ditta fabbricante per comprovare tale requisito tecnico dell'autoveicolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-1