Art. 11
In vigore dal 3 ago 1945
Per l'applicazione delle tasse previste dal presente decreto valgono le disposizioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di prescrizione e di decadenza.
La decisione delle controversie in via amministrativa spetta alle Intendenze di finanza e al Ministero delle finanze secondo la rispettiva competenza a norma delle disposizioni vigenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;399#art-11