Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 16

In vigore dal 20 lug 1945
La Presidenza è l'organo centrale esecutivo dell'Associazione. È costituita da: a) il presidente; b) due vice presidenti; c) il segretario generale. Il presidente ed i vice presidenti - appartenenti questi ultimi rispettivamente alle categorie a) e b) di cui all' - sono nominati in carica dal Comitato centrale. Il segretario generale è nominato dal Comitato centrale, fra i soci dell'Associazione che possono assicurare continuità di servizio. Dura in carica un biennio e può essere rieletto. Esiste incompatibilità fra le cariche della presidenza e quelle sezionali. Durano in carica un biennio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-16

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Art. 16 Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo. — Testo vigente | Portale Normativo