Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 19

In vigore dal 20 lug 1945
Le sedi delle Sezioni sono scelte liberamente dai soci qualora il numero degli iscritti sia riconosciuto numericamente sufficiente ai sensi dell'. Negli altri casi la sede e l'eventuale raggruppamento di provincie, ponti determinati dal Comitato centrale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-19

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Art. 19 Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo. — Testo vigente | Portale Normativo