Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 14

In vigore dal 20 lug 1945
Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, scelti fra i soci dell'Associazione stessa, nominati dal Comitato centrale. I probiviri durano in carica un biennio; con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-14

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Art. 14 Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo. — Testo vigente | Portale Normativo