Art. 14
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 14

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In vigore dal 20 lug 1945
Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, scelti fra i soci dell'Associazione stessa, nominati dal Comitato centrale. I probiviri durano in carica un biennio; con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.
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