Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 13

In vigore dal 20 lug 1945
Il Comitato centrale si riunisce non meno di una volta ogni trimestre ad invito del presidente o del vice presidente qualora questi ne sia stato delegato. Il Comitato centrale si convoca pure qualora tre dei suoi componenti lo richiedano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-13

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Art. 13 Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo. — Testo vigente | Portale Normativo