Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo
Art. 12
In vigore dal 20 lug 1945
Il Comitato centrale è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali.
Ad esso compete:
a) curare l'osservanza dello statuto;
b) determinare i provvedimenti da seguire per il miglior conseguimento degli scopi sociali, in armonia ai voti dell'assemblea dei Consigli direttivi sezionali;
c) approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Ente;
d) l'esame e l'approvazione dei bilanci;
e) controllare e vigilare la gestione finanziaria sia al centro che alla periferia
f) risolvere ogni questione o vertenza che interessi direttamente o indirettamente l'Associazione;
g) pronunciarsi sulla radiazione dei soci per indegnità;
h) la nomina del presidente e dei vice presidenti;
i) la nomina dei tre membri del Consiglio dei probiviri;
l) la nomina dei soci benemeriti di cui all';
m) proporre eventuali modifiche statutarie ai Consigli direttivi sezionali riuniti, in assemblea;
n) l'accettazione di lasciti donazioni e simili;
o) l'investimento di somme liquide comunque concernenti il patrimonio dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-12