Art. 12
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 12

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In vigore dal 20 lug 1945
Il Comitato centrale è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali. Ad esso compete: a) curare l'osservanza dello statuto; b) determinare i provvedimenti da seguire per il miglior conseguimento degli scopi sociali, in armonia ai voti dell'assemblea dei Consigli direttivi sezionali; c) approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Ente; d) l'esame e l'approvazione dei bilanci; e) controllare e vigilare la gestione finanziaria sia al centro che alla periferia f) risolvere ogni questione o vertenza che interessi direttamente o indirettamente l'Associazione; g) pronunciarsi sulla radiazione dei soci per indegnità; h) la nomina del presidente e dei vice presidenti; i) la nomina dei tre membri del Consiglio dei probiviri; l) la nomina dei soci benemeriti di cui all'; m) proporre eventuali modifiche statutarie ai Consigli direttivi sezionali riuniti, in assemblea; n) l'accettazione di lasciti donazioni e simili; o) l'investimento di somme liquide comunque concernenti il patrimonio dell'Associazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-12