Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo
Art. 4
In vigore dal 20 lug 1945
Hanno diritto ad essere soci dell'Associazione, presentando domanda ai Consigli direttivi sezionali:
a) in rappresentanza di ogni caduto, uno solo dei parenti nel seguente ordine di precedenza:
1) vedova ed orfano;
2) genitore
3) fratello o sorella;
b) ogni singolo mutilato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-4