Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 3

In vigore dal 20 lug 1945
L'Associazione nazionale per il raggiungimento dei propri fini: a) promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi è stato colpito nel propri affetti familiari o nella persona in seguito all'esercizio del volo;, b) promuove tutte le iniziative tendenti a creare ed a moltiplicare i contatti fra i soci e gli aviatori di Italia; c) raccoglie il materiale biografico e statistico dei caduti e dei mutilati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-3

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