Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo
Art. 3
3 / 42In vigore dal 20 lug 1945
L'Associazione nazionale per il raggiungimento dei propri fini:
a) promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi è stato colpito nel propri affetti familiari o nella persona in seguito all'esercizio del volo;,
b) promuove tutte le iniziative tendenti a creare ed a moltiplicare i contatti fra i soci e gli aviatori di Italia;
c) raccoglie il materiale biografico e statistico dei caduti e dei mutilati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-3