Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo
Art. 2
In vigore dal 20 lug 1945
Per caduti d'aeronautica si intende tutti coloro che praticando l'esercizio del volo siano morti o in seguito ad incidente di volo, avvenuto nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato, o per eventi comunque direttamente conseguenti l'esercizio del volo.
Per mutilati del volo si intendono coloro che siano stati riconosciuti tali dal Ministero dell'aeronautica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-2