Art. 4
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 4

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In vigore dal 20 lug 1945
Hanno diritto ad essere soci dell'Associazione, presentando domanda ai Consigli direttivi sezionali: a) in rappresentanza di ogni caduto, uno solo dei parenti nel seguente ordine di precedenza: 1) vedova ed orfano; 2) genitore 3) fratello o sorella; b) ogni singolo mutilato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-4