Art. 9

In vigore dal 15 nov 1944
Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera. Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.
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