Art. 7

In vigore dal 15 nov 1944
Per la riammissione in servizio prevista dall' del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, con la estensione del 1° comma del precedente articolo, nelle amministrazioni i cui ordinamenti prevedono limiti massimi di età varianti a seconda del grado posseduto dai propi dipendenti, il requisito dell'età per la riammissione valutato in relazione al grado che il dipendente avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione degli organici, qualora non fosse stato allontanato dal servizio per motivi politici o razziali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-7

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Art. 7 Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. — Testo vigente | Portale Normativo