Art. 11
In vigore dal 27 feb 1946
Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o raziali, e non possono essere riammessi in servizio perché non sono più in possesso del requisito dell'età o per sopravvenuta inabilità, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi dell', terzo comma, considerando utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del collocamento a riposo, della dispensa o del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di età o a quella cui risale l'inabilità al lavoro, ed in base agli stipendi che avrebbero percepiti se fossero rimasti in attività di servizio.
Nel caso di decesso del pensionato, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione della pensione di riversibilità, ove spetti.
La pensione concessa ai sensi dei precedenti comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Quando non risulti espressamente dalla motivazione del decreto di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di questa condizione è demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il trattamento di quiescenza concesso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ha effetto dai 1° gennaio 1944".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-11