Art. 10

In vigore dal 15 nov 1944
Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza. Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-10

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