Art. 12
In vigore dal 15 nov 1944
Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-12