Art. 16
In vigore dal 23 gen 1948
I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la sistemazione in ruolo, in base a norme speciali in favore del personale non di ruolo, perché non iscritti al partito fascista, possono a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, essere nominati ai posti di grado iniziale della carriera cui si riferivano le norme predette, sempre che si trovassero nel possesso di tutti gli altri requisiti prescritti al momento dell'attuazione delle norme medesime, e non li abbiano perduti successivamente, ad eccezione di quello della permanenza in servizio.
La valutazione delle condizioni stabilite nel precedente comma è demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.
La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 16, comma primo, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, per coloro che alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso si trovassero in servizio militare o fossero prigionieri ovvero deportati o internati a causa dello stato di guerra, decorre dalla data in cui sia cessata tale condizione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-16