Art. 4

In vigore dal 15 nov 1944
Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B o 11° di gruppo C, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilità per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dallo disposizioni indicate ai precedenti , non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta la anzianità necessaria per la promuovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti. La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità, non abbiano conseguito la idoneità, nonché di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;301#art-4

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