R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 8

In vigore dal 20 ott 1944
L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente , avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all'immobile, nella minor somma tra lo speso ed il migliorato. Nel caso di contestazione su l'esistenza o sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile. Il conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-8

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