R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26
Art. 9
In vigore dal 20 ott 1944
Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell' del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-9