R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 9

In vigore dal 20 ott 1944
Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell' del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.
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Art. 9 Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri gia' dichiarati o considerati di razza ebraica. — Testo vigente | Portale Normativo