R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 4

In vigore dal 20 ott 1944
Ove per gli immobili retrocedenti sia stata corrisposta ai sensi dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, una somma in contanti, coloro che, in forza del precedente , ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all'atto stesso in cui verrà disposta la retrocessione dell'immobile o degli immobili.
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