R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 6

In vigore dal 29 ago 1947
Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente , e ciò dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuato da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 801 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo