R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 3

In vigore dal 20 ott 1944
Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale al valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126. Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, a titolo di estinzione del diritto di usufrutto. L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art. 31 del decreto succitato mercè il pagamento di una indennità è irrevocabile a tutti gli effetti di legge.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-3

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