R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 13

In vigore dal 20 ott 1944
Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ma rilevate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l'osservanza delle medesime condizioni sancite per la retrocessione dei beni immobili e delle aziende individuali e sociali.
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