R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 17

In vigore dal 20 ott 1944
Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi successivi alla proposizione della domanda principale. Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore. La inosservanza del termine produce la decadenza dell'azione.
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Art. 17 Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri gia' dichiarati o considerati di razza ebraica. — Testo vigente | Portale Normativo