Art. 17
R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 17

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In vigore dal 20 ott 1944
Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi successivi alla proposizione della domanda principale. Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore. La inosservanza del termine produce la decadenza dell'azione.
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