R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 15

In vigore dal 20 ott 1944
Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonché da qualsiasi altro gravame fiscale. Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto. Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-05;252#art-rdl-15

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