Art. 15
R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26

Art. 15

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In vigore dal 20 ott 1944
Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonché da qualsiasi altro gravame fiscale. Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto. Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.
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