Capo V

Art. 28

Comunicazioni all'autorità competente

In vigore dal 7 mar 2026
1. I soggetti di cui all'articolo 75 del Regolamento, per quanto di rispettiva competenza, trasmettono per ogni anno civile e per via telematica all'autorità competente di cui all', comma 3, del presente decreto, tramite il Registro dei produttori di batterie di cui all' del presente decreto le informazioni previste ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 75 del Regolamento. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione europea, conformemente all'articolo 76, paragrafo 5, del Regolamento. 3. Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 1, gli operatori di cui all'articolo 75, paragrafi 3, 5 e 6, del Regolamento, nonché i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti di dette batterie, trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 75 al Registro dei produttori e al Centro di coordinamento batterie di cui all', per ogni anno civile, entro il 31 marzo. Il Centro di coordinamento batterie può comunque estrarre le suddette informazioni dal Registro dei produttori e confrontarle con quelle già in suo possesso al fine di verificarne la coerenza e l'attendibilità. 4. Le autorità competenti di cui all', comma 3, e l'organismo preposto di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono richiedere informazioni supplementari per le verifiche di propria competenza relativamente ai dati comunicati a norma del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazioni all'autorità competente (Art. 28 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo