Capo V

Art. 29

Garanzia finanziaria

In vigore dal 7 mar 2026
1. Il produttore, nel momento in cui immette una batteria sul mercato, presta un'adeguata garanzia finanziaria. 2. La garanzia è prestata dal singolo produttore nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, ai sensi dell' della legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La garanzia finanziaria è destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti a carico del produttore, o dei sistemi collettivi di gestione di cui all', in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attività o per insolvenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-29

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