Capo V

Art. 30

Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento

In vigore dal 7 mar 2026
1. Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, e dal relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209, dalla direttiva 2012/19/UE e dal relativo decreto legislativo di attuazione 14 marzo 2014, n. 49, consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi di cui agli del presente decreto, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, del Regolamento, ai fini del loro trattamento conformemente agli articoli 70 e 71 del medesimo Regolamento, tenendo traccia delle consegne effettuate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-30

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Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento (Art. 30 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo