Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

In vigore dal 24 gen 2026
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38, dopo il comma 5-septies, è aggiunto il seguente: «5-octies. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularità spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacità oggetto di richieste di connessione e la possibilità di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacità disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.»; b) dopo l'articolo 38-bis è inserito il seguente: «38-ter (Accordi di connessione flessibili). - 1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, secondo modalità disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete può essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che: a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate; b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti; c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia; d) gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi: 1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno; 2) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile; 3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta.»; c) all'articolo 43, comma 2: 1) la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente: «c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, l'European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) e l'European entity for distribution system operators (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER;»; 2) alla lettera c-quater) dopo le parole: «individua, congiuntamente alle altre autorità di regolazione europee, l'inadempimento da parte» sono inserite le seguenti: «della piattaforma unica di allocazione,»; 3) la lettera c-undecies) è sostituita dalla seguente: «c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-07;3#art-7

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