Art. 2

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e inserimento dell'articolo 5-bis nel medesimo decreto legislativo

In vigore dal 24 gen 2026
1. All' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «più di un contratto di fornitura» sono inserite le seguenti: «o più di un accordo di condivisione dell'energia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto all', commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124, tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali.»; c) al comma 3: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'identità, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonché i contatti dell'assistenza ai consumatori;»; 2) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis) se il prezzo è fisso, variabile o dinamico; h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo; h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunità, i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonché la eventuale necessità di installare un contatore di energia elettrica adeguato»; h-quinquies) la possibilità per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalità statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste; d) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «conclusione» sono inserite le seguenti «o della proroga»; e) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto: a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale; b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata nè risolvano i contratti prima della scadenza.»; f) dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica.». 2. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo l' è inserito il seguente: «5-bis (Fornitura di ultima istanza). - 1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che: a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria; b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi; c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale; d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-07;3#art-2

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Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e inserimento dell'articolo 5-bis nel medesimo decreto legislativo (Art. 2 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione.) — Testo vigente | Portale Normativo