Art. 4

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210

In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti: a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA; b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura. 1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b).»; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-07;3#art-4

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