Art. 8
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all' del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79
1. All', comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «che ne facciano richiesta» sono inserite le seguenti: «e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non è accolta nè respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-07;3#art-8