Art. 9
Disposizioni transitorie
In vigore dal 24 gen 2026
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come introdotto dal presente decreto.
2. L'ARERA dà attuazione a quanto previsto agli articoli 38, comma 5-octies, 38-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come introdotti dal presente decreto, rispettivamente, entro dodici mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-07;3#art-9