Art. 5
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 210
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera b), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»;
b) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:
a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;
b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;
c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;
d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.
8-ter. L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo può possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia.
L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.
8-quater. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:
a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;
b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;
c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacità installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;
d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;
e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;
f) sono informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile è applicato conformemente al comma 8, lettera a);
g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;
h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento.
8-quinquies. Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacità degli impianti di generazione associati alla condivisione non può essere superiore a 6 MW.
8-sexies. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalità definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:
a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;
b) fornisce un punto di contatto volto a:
1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia;
2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia;
3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.
8-septies. L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinché lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualità, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-07;3#art-5