Allegato 1›Capo II
Art. 100
Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili
In vigore dal 4 ott 2024
Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani
di navi e ai comandanti di aeromobili
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all', comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che:
a) viola le disposizioni di cui all' ovvero omette di denunciare l'approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale;
b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non segnala l'atterraggio ai sensi dell';
c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti;
d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.
2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000:
a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorchè ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all';
b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell'Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l'aeromobile senza il relativo permesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-100