Allegato 1Capo II

Art. 102

Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

In vigore dal 4 ott 2024
1. Chiunque non fornisce all'Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-102

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