Allegato 1Capo II

Art. 99

Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

In vigore dal 4 ott 2024
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all', comma 1, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile. 2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalità prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-99

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo