Allegato 1›Capo II
Art. 103
Altre violazioni
In vigore dal 4 ott 2024
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000:
a) l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
b) la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
d) la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-103