Art. 103 · Altre violazioni
Allegato 1Capo II

Art. 103

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Altre violazioni

In vigore dal 4 ott 2024
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all', comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000: a) l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale; b) la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi; c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali; d) la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-103